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Il commercialista in rete

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Category: Business services

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Latest posts:
 Quesito: acquisto casa in regime di separazione.
11:46 Wed 3 Feb 2010
Ho la possibilità di acquistare casa insieme al mio attuale compagno ma ancoranon ho divorziato in quanto mi sono legalmente separata a Febbraio 2009 e devoaspettare ancora due anni.Non voglio perdere l'occasione di fare questo acquisto e vorrei sapere comeposso acquistare la casa senza che il mio ex compagno possa avere alcun dirittosulla casa.

 Finanziaria 2010: riduzione contributiva per i disoccupati over 50.
09:33 Sun 17 Jan 2010
Viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.Fonte: Il Sole 24 Ore

 Esenzione d'imposte nel processo per ingiunzione di pagamento.
11:45 Mon 9 Nov 2009
L’esenzione da tasse e imposte prevista per gli atti del processo e la decisione, nel ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione, non si estende al giudizio di opposizione all’esecuzione forzata previsto dall’articolo 615 cpc. A chiarirlo, la risoluzione n. 266/E del 30 ottobre in risposta a un interpello con cui il consiglio dell’Ordine degli avvocati chiedeva se il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative fosse esente da ogni tassa e imposta. In particolare, l’istante riteneva che l’obbligo, disposto da un ufficio del Giudice di pace, di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause di opposizione all’esecuzione forzata, contrastasse sia con la normativa (articoli 10, Dpr 115/202, e 23, legge 689/1981) che con la prassi (risoluzione 408/E del 2008). L’Agenzia rileva, in via preliminare, che le questioni relative al contributo unificato sono di competenza del ministero della Giustizia, come ribadito anche nelle risoluzioni n. 242/2007, n. 43/2005 e n. 319/2002. Quest’ultimo, su richiesta dell’Amministrazione fiscale, ha emesso una nota in merito alla questione, in cui sostiene che “l’esenzione prevista per il processo di opposizione all’ordinanza – ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981”. Il regime di esenzione, “non può quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile”. Sottolinea, inoltre, l’Agenzia che la tesi suesposta non contrasta con il parere contenuto nella risoluzione 408/2008; il documento di prassi, infatti, con riferimento all’imposta di registro, precisa semplicemente che nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, l’esenzione da tasse e imposte degli atti e della decisione si applica ai gradi del processo successivi al primo. Il documento di prassi ricorda, infine, che le norme con cui vengono introdotte delle misure agevolative non possono essere estese oltre il proprio ambito di applicazione (Cassazione n.11106/2008). In conclusione, l’Agenzia ritiene che la disposizione in base alla quale “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” (articolo 23, legge 689/1981) trovi applicazione solo nei procedimenti contro l’ordinanza-ingiunzione e non anche in quelli di opposizione all’esecuzione (articolo 615 cpc). Fonte: Agenzia Entrate

 Quesito: locazione immobile strumentale e codice attività.
19:31 Sat 31 Oct 2009
svolgo attività di agente immobiliare in proprio e ad aprile di quest'anno ho sublocato il locale in cui svolgevo l'attività ad una persona per aprirvi un negozio,ho sublocato poichè il locale lo sto acquistando tramite società di leasing.Contratto regolarmente registrato all'agenzia delle entrate e conseguentemente ho cambiato la mia sede sociale.ora a distanza di mesi, il commercialista mi dice che dovevo anche denunciare dei nuovi codici di attività sia alla CCIIA sia all'agenzia delle entrate e di fare la denuncia ora con data primo marzo.E' necessario ciò che mi chiede il commercialista, e nel caso sono soggetto a sanzioni?Inoltre visto che la mia categoria professionale è incompatibile praticamente con tutto vado incontro a qualche altro problema?

 Le perdite su crediti si scontrano con le regole di deducibilità.
12:01 Tue 20 Oct 2009
Gli operatori economici stanno ora valutando come procedere nei confronti delle perdite su crediti in sofferenza, con riguardo al periodo d'imposta 2009, al fine di poter ridurre la base imponibile per il calcolo delle imposte; in tale ambito i contribuenti si scontrano con le rigide condizioni di deducibilità contenute nell'articolo 101, comma 5, del Tuir, secondo il quale le perdite su crediti possono essere dedotte solamente se risultano da elementi certi e precisi, riscontrabili con apposita documentazione.



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Date: 00:19 Wed 8 Sep 2010

   

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